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CHIUSA ANTICA
Lo Statuto
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TITOLO I ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE E costituita una
Associazione denominata Chiusa Antica
con sede presso il vecchio palazzo Comunale
in Chiusa di Pesio, via Mazzini n 5 LEnte ha natura di
istituzione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS). Lacronimo ONLUS dovrà essere sempre
utilizzato nelle comunicazioni rivolte al pubblico.
ARTICOLO
2 SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE La Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone, nellambito della Regione Piemonte di:
a) valorizzare gli aspetti storici, culturali ed artistici della Valle Pesio
b) collaborare con il comune di Chiusa di Pesio per allestire, promuovere, valorizzare e gestire il Museo comunale dei cristalli, dei vetri, delle ceramiche, della storia ed arte locale c) svolgere eventuali attività editoriali specializzate nella materia per la divulgazione dellattività della Associazione per unampia collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni simili d) attuare
tutte le attività ed iniziative comunque connesse con lo
scopo per cui è costituita e) attivare
qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento
di quanto previsto al punto a
ARTICOLO 3 COLLABORAZIONE CON ENTI La Associazione potrà
collaborare con enti con o senza personalità giuridica
la cui attività sia strumentale o connessa alle sue
finalità e scelte programmatiche. Sulla base di apposite
convenzioni, la Associazione può affidare
lattuazione e la realizzazione di attività
previste dai propri programmi ad enti pubblici e privati,
nonché collaborare con altre associazioni, enti di
diritto e di fatto o comitati che abbiano finalità
simili o suscettibili di coordinamento con quelle della
associazione Chiusa Antica. TITOLO II ARTICOLO 4 PATRIMONIO DELLA
ASSOCIAZIONE Il patrimonio della
Associazione è costituito: a) dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione b)
da eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti. ARTICOLO 5 ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE Le entrate della Associazione
per lo svolgimento della sua attività sono costituite: a)
dai frutti dei beni costituiti in patrimonio b)
dai contributi di enti pubblici e privati ivi compresi i
contributi di coloro che intendano concorrere alla
organizzazione ed al funzionamento della associazione ed
al perseguimento dei suoi scopi c)
dai proventi derivanti da pubblicazioni, produzioni
scientifiche e materiale vario curato dalla associazione d)
dalla cessione di diritti dautore di modelli,
disegni, marchi e simili di cui è titolare la
associazione e)
dal ricavato delle attività organizzate da enti,
istituzioni, aziende e persone che utilizzano
lapporto della Associazione f)
dai proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione
e da ogni altro contratto concluso dalla Associazione g)
dalle quote annuali derivanti dal tesseramento sociale ARTICOLO 6 SOCI Sono ammessi come soci: a) per diritto tutti i donatori
di oggetti e documenti utili alla realizzazione del museo
comunale dei cristalli e delle ceramiche b) tutti gli appassionati che ne
faranno richiesta TITOLO III ARTICOLO 7 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE Sono organi della associazione: a)
lassemblea dei soci b)
il consiglio di amministrazione c)
il Presidente d)
il Vice Presidente e)
il presidente onorario f)
il coordinatore g)
il comitato storico-artistico h)
il Collegio dei Revisori dei conti ARTICOLO 8 LASSEMBLEA DEI SOCI LAssemblea ordinaria è
convocata ameno una volta nel mese di aprile di ogni anno
presso la sede sociale per: a)
esaminare discutere e approvare il bilancio consuntivo
dellanno solare precedente; b)
approvare il bilancio di previsione e la relazione del
Presidente e dei Revisori c)
procedere allelezione delle cariche che siano
vacanti per scadenza, cessazione o decadenza d)
deliberare su quegli argomenti che il consiglio di
amministrazione avrà posto allordine del giorno e)
nominare i membri di sua competenza nel Consiglio di
Amministrazione nonché i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti Lassemblea è convocata
mediante comunicazione scritta a tutti gli associati o
mediante laffissione nellalbo
dellAssociazione dellavviso di convocazione
contenente lordine del giorno almeno quindici
giorni prima di quello fissato per ladunanza. ARTICOLO 9 Hanno diritto di intervenire
allassemblea tutti gli associati in regola con il
pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi
rappresentare anche da non associati. ARTICOLO 10 Lassemblea è presieduta
dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice
Presidente, in mancanza di entrambi lAssemblea
nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dellAssemblea nomina un segretario e, se lo ritiene
il caso, due scrutatori. ARTICOLO 11 Spetta al Presidente
dellAssemblea controllare la regolarità delle
deleghe e in genere il diritto di intervento
allAssemblea. Delle riunioni
dellAssemblea si redige processo verbale firmato
dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli
scrutatori. ARTICOLO 12 Le Assemblee sono validamente
costituite e deliberano con le maggioranze previste
dallart.21 C.C., salvo quanto previsto al
successivo art.13 per lAssemblea straordinaria. ARTICOLO 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA E di competenza
dellAssemblea straordinaria sulla base
dellordine del giorno stabilito dal consiglio di
amministrazione deliberare: a)
sulle modifiche da apportare al presente statuto con
speciale maggioranza di almeno 4/5 dei soci presenti b)
sullo scioglimento con messa in liquidazione
dellAssociazione e la nomina dei liquidatori. Lo statuto, una volta
modificato, deve in ogni caso essere ratificato dal
Comune di Chiusa di Pesio. ARTICOLO 14 IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di
amministrazione è composto da nove membri e provvede ad
eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice
Presidente. Il Comune di Chiusa di Pesio provvede alla nomina di tre Consiglieri. Gli altri sei membri sono
eletti dallassemblea dei soci di cui almeno tre in
rappresentanza dei donatori del costituendo museo dei
vetri, dei cristalli e delle ceramiche della Chiusa. I consiglieri durano in
carica cinque anni. I consiglieri possono essere
revocati per aver accumulato più di cinque assenze
ingiustificate o per altra giusta causa. In caso di morte, dimissioni,
decadenza e di ogni altra causa di cessazione, i
sostituti restano in carica sino al termine del restante
periodo del quinquennio. I componenti del Consiglio di
Amministrazione possono essere riconfermati. Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce nel territorio del Comune di Chiusa di Pesio. ARTICOLO 15 ATTIVITA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione
è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria gestione dellAssociazione per
lattuazione ed il raggiungimento degli scopi
dellAssociazione stessa. In particolare ha il compito
di: a) redigere e
sottoporre alla approvazione dellassemblea
ordinaria il bilancio preventivo ed il
bilancio consuntivo b) approvare i
piani e i programmi delle attività
dellAssociazione c) approvare
regolamenti per lesecuzione del presente Statuto d) provvedere
alla nomina del comitato storico-artistico e) nominare
tra i propri membri il coordinatore Il Consiglio di Amministrazione
può delegare al Presidente, al Vice Presidente, o ad uno
o più membri, incarichi connessi alladozione degli
atti di cui sopra. Ai consiglieri non viene
corrisposto alcun emolumento, ad eccezione del rimborso
delle spese sostenute per incarichi o missioni svolte per
conto dellAssociazione. Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce almeno una volta ogni bimestre ed ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente. Il Consiglio delibera con la
presenza di almeno cinque dei suoi membri ed a
maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il
voto del Presidente. Delle sedute viene redatto
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal coordinatore
ed è trascritto in ordine cronologico in un apposito
registro. Gli avvisi di convocazione
devono contenere gli argomenti allordine del giorno
e devono essere comunicati dal Presidente ai
singoli consiglieri almeno cinque giorni prima di quello
stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza, la
convocazione può avvenire via telegramma,
fax o e-mail ed il termine è ridotto a due giorni. ARTICOLO 16 IL PRESIDENTE Il presidente vigila
sullosservanza delle norme statutarie e di legge;
cura i rapporti con gli enti che perseguono fini
analoghi; convoca il consiglio di
amministrazione e lo presiede e rappresenta legalmente la
Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il presidente può
proporre allapprovazione del consiglio di
amministrazione la nomina del presidente onorario; adotta provvedimenti e compie
gli atti necessari per lattuazione dei programmi
deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel caso di
urgenza può adottare provvedimenti opportuni e necessari
anche di competenza del Consiglio, riferendone allo
stesso per la ratifica nel più breve tempo possibile. In caso di impossibilità temporanea, impedimento o assenza,
provvede in sua sostituzione il Vice Presidente ARTICOLO 17 IL COORDINATORE Il Consiglio di amministrazione
determina le funzioni del coordinatore, che in
particolare ha il compito di: a)
collaborare con il Presidente per lattuazione
delle iniziative e di ogni attività assunta
dallAssociazione e deliberata dal Consiglio di
Amministrazione b)
assume le funzioni di segretario del Consiglio di
Amministrazione redigendone i verbali, che sottoscrive
con il presidente c)
coordinare gli uffici dellAssociazione d)
partecipare alla elaborazione del programmi da sottoporre
al Consiglio di Amministrazione e collaborare con il
Presidente alla loro attuazione e)
collaborare con il presidente per il coordinamento ed il
controllo delle attività di enti e collaboratori esterni
che sono chiamati alle attività della associazione
ARTICOLO
18 IL COMITATO STORICO
ARTISTICO Il comitato viene nominato dal
Consiglio di amministrazione anche tra persone estranee
al consiglio stesso. A comporre il comitato vengono
nominate persone che per specifiche
competenze possono contribuire al raggiungimento delle
finalità indicate al precedente articolo 2. Il comitato assiste il
consiglio di amministrazione nella realizzazione dei
programmi della associazione con parere consultivo. Le competenze ed il
funzionamento del comitato verranno disciplinate da
apposito regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione. TITOLO IV ARTICOLO 19 IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri. Il
Collegio controlla la gestione finanziaria
dellAssociazione, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, redige annualmente una relazione sul
bilancio. I
Revisori provvedono, anche singolarmente, allesame
ed alla verifica della contabilità
dellAssociazione e relativi documenti. I
revisori dei conti possono assistere alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione. Essi
durano in carica cinque anni, decadono nel caso di
scioglimento del Consiglio e sono rieleggibili. ARTICOLO 20 ESTINZIONE
DELLASSOCIAZIONE LAssemblea, in caso di
scioglimento dellAssociazione, dovrà devolvere
tutto il patrimonio al Comune di Chiusa di Pesio
che dovrà destinarlo alla valorizzazione del museo
comunale dei vetri, dei cristalli e delle ceramiche della
Chiusa, ovvero ad associazione analoga o a fini sociali. In ogni caso non è consentita
distribuzione di utili tra i soci ARTICOLO 21 ESERCIZIO FINANZIARIO Lesercizio finanziario si
chiude al 31 dicembre di ogni anno TITOLO V ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le
disposizioni del Codice Civile e delle vigenti leggi in
materia. |
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