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CHIUSA ANTICA
Associazione per la valorizzazione storica e artistica della Valle Pesio

 

 

 

Lo Statuto

 

 

 

TITOLO I

 

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE

 

E’ costituita una Associazione denominata “Chiusa Antica” con sede presso il vecchio palazzo Comunale in Chiusa di Pesio, via Mazzini n 5.

L’Ente ha natura di istituzione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’acronimo ONLUS dovrà essere sempre utilizzato nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

 

ARTICOLO 2

SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

 

La Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone, nell’ambito della Regione Piemonte di:

 

a)  valorizzare gli aspetti storici, culturali ed artistici della Valle Pesio

 

b) collaborare con il comune di Chiusa di Pesio per allestire, promuovere, valorizzare e gestire il Museo comunale dei cristalli, dei vetri, delle ceramiche, della storia ed arte locale

 

c) svolgere eventuali attività editoriali specializzate nella materia per la divulgazione dell’attività della Associazione per un’ampia collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni simili

 

d) attuare tutte le attività ed iniziative comunque connesse con lo scopo per cui è costituita

 

e) attivare qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento di quanto previsto al punto a.

 

 

ARTICOLO 3

COLLABORAZIONE CON ENTI

 

La Associazione potrà collaborare con enti con o senza personalità giuridica la cui attività sia strumentale o connessa alle sue finalità e scelte programmatiche. Sulla base di apposite convenzioni, la Associazione può affidare l’attuazione e la realizzazione di attività previste dai propri programmi ad enti pubblici e privati, nonché collaborare con altre associazioni, enti di diritto e di fatto o comitati che abbiano finalità simili o suscettibili di coordinamento con quelle della associazione “Chiusa Antica”.

 

 TITOLO II

 

ARTICOLO 4

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

 

Il patrimonio della Associazione è costituito:

 

a) dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

 

 

ARTICOLO 5

ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

 

Le entrate della Associazione per lo svolgimento della sua attività sono costituite:

a)  dai frutti dei beni costituiti in patrimonio

b) dai contributi di enti pubblici e privati ivi compresi i contributi di coloro che intendano concorrere alla organizzazione ed al funzionamento della associazione ed al perseguimento dei suoi scopi

c)  dai proventi derivanti da pubblicazioni, produzioni scientifiche e materiale vario curato dalla associazione

d)  dalla cessione di diritti d’autore di modelli, disegni, marchi e simili di cui è titolare la associazione

e) dal ricavato delle attività organizzate da enti, istituzioni, aziende e persone che utilizzano l’apporto della Associazione

f) dai proventi derivanti dai contratti di sponsorizzazione e da ogni altro contratto concluso dalla Associazione

g)  dalle quote annuali derivanti dal tesseramento sociale

 

ARTICOLO 6

SOCI

 

Sono ammessi come soci:

a) per diritto tutti i donatori di oggetti e documenti utili alla realizzazione del museo comunale dei cristalli e delle ceramiche

b) tutti gli appassionati che ne faranno richiesta

 

 

TITOLO III

 

ARTICOLO 7

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

 

Sono organi della associazione:

 

a)  l’assemblea dei soci

b)  il consiglio di amministrazione

c)  il Presidente

d)  il Vice Presidente

e)  il presidente onorario

f)  il coordinatore

g)  il comitato storico-artistico

h)  il Collegio dei Revisori dei conti

 

ARTICOLO 8

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Assemblea ordinaria è convocata ameno una volta nel mese di aprile di ogni anno

presso la sede sociale per:

a)  esaminare discutere e approvare il bilancio consuntivo dell’anno solare precedente;

b)  approvare il bilancio di previsione e la relazione del Presidente e dei Revisori

c)  procedere all’elezione delle cariche che siano vacanti per scadenza, cessazione o decadenza

d)  deliberare su quegli argomenti che il consiglio di amministrazione avrà posto all’ordine del giorno

e) nominare i membri di sua competenza nel Consiglio di Amministrazione nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a tutti gli associati o mediante l’affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

ARTICOLO 9

 

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare anche da non associati.

 

ARTICOLO 10

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

 

ARTICOLO 11

 

Spetta al Presidente dell’Assemblea controllare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

ARTICOLO 12

 

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 C.C., salvo quanto previsto al successivo art.13 per l’Assemblea straordinaria.

 

ARTICOLO 13

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria sulla base dell’ordine del giorno stabilito dal consiglio di amministrazione deliberare:

a) sulle modifiche da apportare al presente statuto con speciale maggioranza di almeno 4/5 dei soci presenti

b)  sullo scioglimento con messa in liquidazione dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

Lo statuto, una volta modificato, deve in ogni caso essere ratificato dal Comune di Chiusa di Pesio.

 

ARTICOLO 14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri e provvede ad eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comune di Chiusa di Pesio provvede alla nomina di tre Consiglieri.

Gli altri sei membri sono eletti dall’assemblea dei soci di cui almeno tre in rappresentanza dei donatori del costituendo museo dei vetri, dei cristalli e delle ceramiche della Chiusa.

I consiglieri durano in carica cinque anni. I consiglieri possono essere revocati per aver accumulato più di cinque assenze ingiustificate o per altra giusta causa.

In caso di morte, dimissioni, decadenza e di ogni altra causa di cessazione, i sostituti restano in carica sino al termine del restante periodo del quinquennio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel territorio del Comune di Chiusa di Pesio.

 

 

ARTICOLO 15

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell’Associazione stessa.

In particolare ha il compito di:

a) redigere e sottoporre alla approvazione dell’assemblea ordinaria il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo

b) approvare i piani e i programmi delle attività dell’Associazione

c) approvare regolamenti per l’esecuzione del presente Statuto

d) provvedere alla nomina del comitato storico-artistico

e) nominare tra i propri membri il coordinatore

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, al Vice Presidente, o ad uno o più membri, incarichi connessi all’adozione degli atti di cui sopra.

Ai consiglieri non viene corrisposto alcun emolumento, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per incarichi o missioni svolte per conto dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni bimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno cinque dei suoi membri ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle sedute viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal coordinatore ed è trascritto in ordine cronologico in un apposito registro.

Gli avvisi di convocazione devono contenere gli argomenti all’ordine del giorno e devono essere comunicati dal Presidente ai singoli consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire via telegramma, fax o e-mail ed il termine è ridotto a due giorni.

 

ARTICOLO 16

IL PRESIDENTE

 

Il presidente vigila sull’osservanza delle norme statutarie e di legge; cura i rapporti con gli enti che perseguono fini analoghi;

convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede e rappresenta legalmente la Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il presidente può proporre all’approvazione del consiglio di amministrazione la nomina del presidente onorario;

adotta provvedimenti e compie gli atti necessari per l’attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e nel caso di urgenza può adottare provvedimenti opportuni e necessari anche di competenza del Consiglio, riferendone allo stesso per la ratifica nel più breve tempo possibile.

In caso di impossibilità temporanea, impedimento o assenza, provvede in sua sostituzione il Vice Presidente

 

 

ARTICOLO 17

IL COORDINATORE

 

Il Consiglio di amministrazione determina le funzioni del coordinatore, che in particolare ha il compito di:

a) collaborare con il Presidente per l’attuazione delle iniziative e di ogni attività assunta dall’Associazione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione

b) assume le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione redigendone i verbali, che sottoscrive con il presidente

c)  coordinare gli uffici dell’Associazione

d) partecipare alla elaborazione del programmi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e collaborare con il Presidente alla loro attuazione

e) collaborare con il presidente per il coordinamento ed il controllo delle attività di enti e collaboratori esterni che sono chiamati alle attività della associazione

 

ARTICOLO 18

IL COMITATO STORICO ARTISTICO

 

Il comitato viene nominato dal Consiglio di amministrazione anche tra persone estranee al consiglio stesso.

A comporre il comitato vengono nominate persone che per specifiche competenze possono contribuire al raggiungimento delle finalità indicate al precedente articolo 2.

Il comitato assiste il consiglio di amministrazione nella realizzazione dei programmi della associazione con parere consultivo.

Le competenze ed il funzionamento del comitato verranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

 

TITOLO IV

 

ARTICOLO 19

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

Il Collegio controlla la gestione finanziaria dell’Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige annualmente una relazione sul bilancio.

I Revisori provvedono, anche singolarmente, all’esame ed alla verifica della contabilità dell’Associazione e relativi documenti.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni, decadono nel caso di scioglimento del Consiglio e sono rieleggibili.

 

ARTICOLO 20

ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’Assemblea, in caso di scioglimento dell’Associazione, dovrà devolvere tutto il patrimonio al Comune di Chiusa di Pesio che dovrà destinarlo alla valorizzazione del museo comunale dei vetri, dei cristalli e delle ceramiche della Chiusa, ovvero ad associazione analoga o a fini sociali.

In ogni caso non è consentita distribuzione di utili tra i soci

 

ARTICOLO 21

ESERCIZIO FINANZIARIO

 

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

 

TITOLO V

 

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti leggi in materia.

 

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